Arriva il superEcobonus 110: ristruttura la casa gratis

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Ristrutturare casa grazie al superEcobonus 110% è possibile. Il testo del decreto Rilancio è legge da una decina di giorni e al massimo a fine agosto sarò operativo permettendo una detrazione del 110 per cento della spesa in 5 quote annuali per lavori di efficientamento energetico.

L’Ecobonus permette di detrarre (scalare) dall’Irpef quanto speso per determinati lavori di efficientamento energetico, ottenendo di fatto uno sconto attraverso una compensazione fiscale. Le novità più importanti dell’ultima versione il superEcobonus 110, oltre alla cifra rimborsata che non è mai stata così alta (110% di quanto speso!), riguardano la possibilità di cedere il credito d’imposta alle banche o avere lo sconto direttamente nella fattura dell’impresa che ha realizzato l’intervento. Questa modalità, se incontrerà la fiducia di artigiani e banche, permetterà ai privati che scelgono di realizzare le ristrutturazioni di non pagare nulla, un vero e proprio pasto gratis.

Insomma avete capito bene, si potranno effettuare dei lavori di ristrutturazione senza tirare fuori un Euro, perché le banche anticiperanno alle aziende che si occupano dei lavori l’importo dovuto e lo recupereranno nel tempo andando attraverso il credito di imposta.  In questo articolo spiegheremo tutto quello che c’è da sapere sul super bonus: chi ne può usufruire? quali lavori sono coperti? quali sono i limiti di spesa?

Chi può usufruire dell’Ecobonus 110?

La situazione è diversa se si vive in una casa privata o in un condominio.

Per quanto riguarda le case indipendenti, possono essere sia unifamiliari che villette a schiera, ma non abitazioni di lusso (cioè quelle inserite nelle categorie castatali A/1, A/8 e A/9). In questo caso gli interventi si possono fare su al massimo due abitazioni per ogni contribuente, comprese le seconde case. Il tetto di spesa sarà di 50mila per quanto riguarda i lavori di coibentazione dell’edificio e di 30mila euro per la sostituzione della caldaia.

Nei condomini invece gli interventi devono essere condivisi. Per come è stato scritto il decreto rilancio le abitazioni in un palazzo che hanno il riscaldamento autonomo non potranno cambiare la loro caldaia sfruttando l’ecobonus perché non si tratta di un lavoro condominiale.

Diverso è il caso dei lavori stabiliti dall’assemblea condominiale. In questo caso ci sono diversi importi massimi di detraibilità. Per la coibentazione termica si potrà spendere, e avere il rimborso del 110 percento, fino 40mila euro per i condomini che hanno da 2 a 8 unità, mentre la cifra scende a 30mila euro per quelli con oltre 8 unità. La sostituzione della caldaia, che è chiamata quasi sempre centrale termica, il tetto per i palazzi da 2 a 8 unità è di 20mila euro, mentre quelli superiori si riduce a 15mila euro. Questa potrebbe sembrare una scelta controsenso, ma in realtà i costi per lavori di questo genere si riducono proporzionalmente al crescere dell’edificio.

ecobonus 110%

Quali lavori sono coperti dall’Ecobonus 110?

Per capire quali lavori sono coperti dal super bonus bisogna leggere le prescrizioni del Decreto Rilancio che prevede tre tipi di interventi. Va però fatta una premessa tutti i lavori, per rientrare in quelli sostenuti dall’Ecobonus 110, devono portare a un miglioramento complessivo di almeno due classi energetiche. Questo risultato dev’essere certificato da due tecnici, uno che analizzerà la struttura prima degli interventi, e un altro al termine della ristrutturazione.

Ora però analizziamo cosa prevede la legge.

1)“Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”.

2) “Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A”.

3) “Interventi sugli edifici unifamiliari sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici”.

Partiamo dal primo caso: si tratta dei lavori di coinbentazione termica dell’edificio, sia esso una villetta o un condominio. Nei casi due e tre invece si tratta del cambiamento dell’impianto di riscaldamento, centrale termica per i condomini (cioè ipotesi 2) o caldaia singola (nell’ipotesi 3): in questo caso le richieste sono che sia più efficiente, ma riesca anche a fornire l’acqua calda e, dove necessario, il raffrescamento dell’edificio.

Ci sono altre due operazioni che possono essere comprese nell’ecobonus 110: si tratta dell’installazione di pannelli fotovoltaici e delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. In entrambe queste ipotesi però il decreto richiede che tutto ciò sia fatto insieme ad almeno una delle tre ipotesi di cui abbiamo parlato sopra. L’unico caso in cui non è obbligatorio realizzare uno degli interventi principali è se l’installazione viene fatta su edifici tutelati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali o dal Codice dei beni culturali.

Un’altra strada riguarda gli interventi (come la sostituzione dei serramenti) che sono agevolati

dall’ecobonus “standard” che resta ancora in vigore. Cambiare gli infissi, le tende da sole e tutte le altre operazioni agevolate da questo provvedimento possono ottenere il rimborso del 110 per cento se fatti contestualmente ai lavori previsti dal decreto rilancio.

Come fare per ottenere il rimborso dell’Ecobonus 110?

I lavori sarà meglio realizzarli da fine agosto in poi perché al momento non ci sono i decreti di attuazione che indicano i limiti di spesa congrui per gli interventi e anche come ottenere la cessione del credito di imposta.

Fatta questa premessa possiamo parlare di cosa si dovrà fare per ottenere il rimborso. Oltre alla strada del riconoscimento, spalmato su 5 anni, come detrazione sull’Irpef, il provvedimento prevede che il Super Ecobonus, l’Ecobonus “standard”, il sisma bonus, ma anche il bonus facciate e quello ristrutturazione possano essere trasformati in un contributo, che si realizza come uno sconto su quanto dovuto, che può arrivare alla totalità della cifra, anticipato dagli artigiani o dalle imprese che hanno realizzato i lavori e che, a loro volta, potranno recuperarlo come credito d’imposta o farne una cessione del credito a banche e intermediari finanziari. 

L’alternativa è ottenere la cessione di un credito d’imposta da girare agli istituti di credito o agli intermediari finanziari.

In questo senso alcune delle banche più importanti d’Italia, come Intesa SanPaolo e Bnl, stanno già attivando dei servizi di consulenza e dei prodotti finanziari per far arrivare agli interessati la liquidità necessaria alle ristrutturazioni. Questo, più che ai privati, servirà ad artigiani e imprese edili che non dispongono direttamente di una liquidità sufficiente ad anticipare le cifre dei lavori per i quali vengono contattati.

Attenzione prima di approvare lavori

Le ristrutturazioni, dice il decreto Rilancio, devono avere costi congrui. Cioè non è detto che l’intervento sia rimborsato per la totalità della cifra spesa, anche se all’interno dei limiti previsti dalla legge per l’agevolazione. Le norme attuative individueranno dei criteri da rispettare (ad esempio la spesa in proporzione ai metri quadrati dell’edificio): le cifre che eccedono non saranno rimborsate.

Un’illustrazione dei contenuti approfondita è contenuta nelle schede messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

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