Recentemente é stato prorogato il bonus agevolazione per l’acquisto di beni e grandi elettrodomestici. È stato descritto dalla legge di bilancio 2022 n. 234/2021 e riguarda le spese che si sosterranno durante gli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di tali prodotti.
Il bonus consiste in una detrazione Irpef del 50% calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. Questo bonus può essere utilizzato per l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione. Non sono invece agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende, tendaggi e in generale altri complementi di arredo.
Per quanto concerne i grandi elettrodomestici invece sono acquistabili solo quelli che rispettano i seguenti requisiti:
- elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni;
- elettrodomestici non inferiori alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
- elettrodomestici non inferiori alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
L’agevolazione si ottiene indicando le spese sostenute per l’acquisto degli oggetti sopracitati nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). Tale agevolazione è destinata solo ed esclusivamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Per ottenere l’agevolazione è necessario:
- realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici purché siano sempre residenziali;
- l’intervento di recupero deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.
- è necessario che la data dell’inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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